Ottobre 2023

I vini aromatizzati: tutela della tipicità e nuovo trend di consumo

Il convegno UGIVI di sabato 23 settembre a Grinzane Cavour ha affrontato le problematiche relative alla tutela giuridica dei vini aromatizzati con particolare attenzione al Barolo Chinato e al Vermouth di Torino, prodotti sempre più ricercati dalle giovani generazioni

I vini aromatizzati: tutela della tipicità e nuovo trend di consumo
Ndr: Sono disponibili nella sala On Demand del  metaverso di Vinophila le registrazioni delle sessioni del Convegno Internazionale “Vermouth di Torino IGP e Barolo Chinato DOP: passato, presente e futuro dei vini aromatizzati tra Denominazioni d’Origine e Marchi Collettivi” tenutosi lo scorso 23 settembre al Castello di Grinzane Cavour. La suddivisione nelle diverse sessioni permette una fruizione più agile dei contenuti emersi nel convegno durato tutta la giornata.
Per vederli basta entrare in Vinophila da computer o smartphone e andare nella Sala On Demand.
Filippo Moreschi 

La nobiltà che si sposa perfettamente con la modernità:  potrebbe essere questa la sintesi delle conclusioni del Convegno Internazionale organizzato da UGIVI – Unione dei Giuristi della Vite e del Vino, guidato dal suo Presidente Diego Saluzzo, e intitolato “Passato presente e futuro dei Vini aromatizzati”, con un particolare focus sul Vermouth di Torino IGP e sul Barolo Chinato DOP.

Il Convegno si è tenuto sabato 23 settembre presso l’Enoteca Regionale del Piemonte, Castello di Grinzane Cavour.

Barolo Chinato e Vermouth di Torino:  le norme per la loro tutela

Nelle quattro sessioni che si sono susseguite durante tutta la giornata, terminata con una tavola rotonda in cui alcuni dei principali produttori di Vermouth di Torino e di Barolo Chinato hanno portato le loro esperienze e testimonianze, si sono percorsi i tratti storici e giuridici dei vini aromatizzati, partendo da due prodotti, il Vermouth di Torino e il Barolo Chinato, tipici ed esclusivi del territorio piemontese, dalla storia plurisecolare, noti in tutto il mondo.

Le iniziative volte alla tutela della tipicità di questi prodotti nascono dalla consapevolezza della loro storia e dalla volontà di difendere questa chiara identità regionale e locale.

Nel caso del Barolo Chinato, ottenuto con l’aggiunta di China Calissaja a una base di vino Barolo, la menzione nel Disciplinare di produzione del Barolo DOCG ha delineato i contorni della tutela e aperto la possibilità della relativa presentazione in etichetta, in tal modo valorizzandone l’origine e la diffusione.

Nel caso, invece, del Vermouth di Torino, la normativa europea, che ha disciplinato con il Reg UE 251/2014 la definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, ha indotto i produttori a valorizzare l’origine e le peculiarità territoriali di questo specialissimo prodotto mediante la creazione, nel 2017, della Indicazione Geografica “Vermouth di Torino” o “Vermut di Torino”, con il relativo disciplinare di produzione, e a costituire il relativo Consorzio di Tutela, nato nel 2019.

La tutela del Vermouth di Torino passa dunque attraverso lo stretto legame con i prodotti aromatizzanti del territorio, tra cui, in particolare, le essenze del genere Artemisia , nelle specie absinthium o pontica, coltivate e/o raccolte nella regione Piemonte.

Anche il vino base del Vermouth, comunque di origine italiana, nel caso del Vermouth “superiore” deve essere per il 50% prodotto in Piemonte, così come deve trovarsi in Piemonte la zona di produzione e di confezionamento del prodotto finito.

Si è poi sottolineato, da più parti e soprattutto dal Presidente del Consorzio di Tutela Roberto Bava, come la protezione del prodotto sia passata anche attraverso la registrazione in Italia del marchio collettivo “Vermouth di Torino”, avvenuta nel 2020, unitamente al logo figurativo del Consorzio, caratterizzato dalla “V” di Vermouth e dalla foglia di Artemisia. A ciò è seguita la recentissima registrazione negli USA delle parole “Vermouth di Torino” quale Certification Mark, volto alla tutela del nome e dell’origine del prodotto.

Il meccanismo di protezione si completa con la recente individuazione, da parte del Consorzio, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nuova articolazione specializzata ADM-Cert, quale ente di controllo della Indicazione geografica del Vermouth di Torino.

La composizione dei vini aromatizzati e le nuove norme  in tema di etichettatura

Nel corso del convegno è pure emersa la necessità di contemperare la tutela del segreto della composizione dei vini aromatizzati (in particolare con riguardo alle spezie e gli aromi diversi da quelli obbligatori, e alla formula del loro assemblaggio) con le nuove norme in tema di etichettatura obbligatoria dei prodotti vitivinicoli, che prevedono l’elenco degli ingredienti e il loro valore nutrizionale.

Da un lato, il Reg UE 2117/2021, che ha modificato la c.d. OCM Vino, applica anche ai vini aromatizzati lo stesso regime giuridico degli altri prodotti agroalimentari, e dunque vi sarà l’obbligo, a partire dal prossimo 8 dicembre, di inserire in etichetta l’elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali, come previsto per gli altri prodotti vitivinicoli. Dall’altro lato, lo stesso Regolamento introduce una semplificazione delle informazioni in etichetta, prevedendo la possibilità di una dichiarazione nutrizionale e degli ingredienti non completa sugli imballaggi e nelle etichette fisiche, purché i dati mancanti siano messi a disposizione per via elettronica con un QR-Code, con alcune garanzie per la tutela del consumatore al fine di non tracciare i dati di coloro che accedono alle informazioni elettroniche.

Per i vini aromatizzati, che trovano nel vino un ingrediente, la previsione è più complessa. Un regolamento delegato, di prossima emanazione, prevede infatti l’inserimento in etichetta sia degli ingredienti del prodotto finito, sia (seppur tra parentesi) degli ingredienti e degli additivi utilizzati durante il processo di produzione del vino – base, considerato quale materia prima.

Come contemperare, poi, le informazioni obbligatorie in etichetta con la segretezza della formula (ingredienti, dosaggio, miscela, processi in cantina) che fa di ogni vino aromatizzato un prodotto diverso dagli altri?

In effetti, il Regolamento 1169/2011 consente l’indicazione generica di ingredienti quando essi siano “aromi”, “spezie”, “aromi naturali”, con l’eccezione della china, che invece deve essere specificamente menzionata. Non è obbligatorio nemmeno l’elenco degli ingredienti per i c.d. “ingredienti composti” quando essi siano miscele di spezie o di piante aromatiche che costituiscano meno del 2% del prodotto finito. Per gli aromi il Reg. 1169 citato non prevede neppure l’indicazione obbligatoria del valore nutrizionale.   Queste previsioni creano lo spazio della tutela del “segreto commerciale” (c.d. “trade secret”), che trova nel Codice della Proprietà Industriale italiano la sua difesa. Essa però si può dispiegare a condizione che la segretezza abbia valore economico e che l’azienda che invoca la tutela predisponga le misure necessarie a conservare tale segretezza.

Le esperienze europee

La normativa europea e il Regolamento 251/2014, accanto ai vini aromatizzati contemplano altre due categorie di prodotti: le “bevande aromatizzate a base di vino” e i “cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli”, che si distinguono dai primi per la diversa composizione, la inferiore percentuale di vino contenuta, la diversa gradazione alcolica e l’eventuale aggiunta di coloranti.

Partendo da queste categorie, il convegno ha guardato all’estero per confrontare la “via italiana” alla tutela dei vini aromatizzati con altre esperienze europee, come il Retsina Wine greco e i Gluhwein tedeschi.

Per la verità, secondo gli esperti, il Retsina Wine greco, stagionato in botti con l’aggiunta di resina, non si può considerare un vino aromatizzato in senso stretto, avvicinandosi più al concetto giuridico di “menzione tradizionale”, poiché fa capo a numerose Indicazioni geografiche ed è tutelato dalla normativa europea quale vino prodotto esclusivamente in Grecia.

In Germania, invece, la tutela non ha riguardato vini aromatizzati bensì “bevande aromatizzate a base di vino” come i Gluhwien (Thuringer e Nurnberger) che si fregiano dell’Indicazione geografica tipica, anche se i vini base che compongono questi prodotti possono essere di origine europea e non solo tedesca.

Non è mancato lo sguardo alle nuove tendenze, che vedono le giovani generazioni avvicinarsi al mondo delle bevande alcoliche attraverso un mix di esperienze e di sapori che vanno anche al di là del vino tradizionale.  Sia gli esperti che i produttori intervenuti hanno in conclusione rilevato la grande opportunità rappresentata dai vini aromatizzati: per il legame con la tradizione che essi rappresentano ma, soprattutto, per la possibilità che questi, insieme alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati, rappresentino davvero la nuova frontiera del gusto e delle bevande socializzanti. Un nuovo modo di bere (anche) vino, di fare cultura e di stare insieme.