Dicembre 2021

Dalla UE arriva l’apertura ai resistenti nelle DOP, e alla dealcolizzazione

Il nuovo regolamento affronta aspetti controversi e non mancherà di suscitare reazioni.

Dalla UE  arriva l’apertura ai resistenti nelle DOP, e alla dealcolizzazione

Il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2021/2117    DEL 2 Dicembre 2021 (LINK) stabilisce che i disciplinari dei vini a indicazione geografica   (IGP e DOP)  possano prevedere anche  vitigni frutto da incroci tra Vitis vinifera e altre specie di vite. In sostanza si parla dei vitigni cosiddetti resistenti, detti anche PIWI.

Questa decisione era nell’aria, e già anticipata dalle fughe in avanti di alcuni stati membri, come abbiamo spiegato in un recente articolo su Millevigne  (scaricabile a questo LINK)  .

Naturalmente questa decisione non comporta alcun automatismo, nel senso che prima che un vitigno “innovativo” possa essere utilizzato in una DOP o IGP  servono  tre passaggi normativi e decisionali:
1. Il vitigno deve essere iscritto al registro nazionale delle varietà di uva da vino;

2. Il vitigno deve essere autorizzato alla coltivazione nella regione di riferimento;

3.  Il consorzio di tutela o altro soggetto autorizzato deve fare presentare richiesta di modifica del relativo disciplinare di produzione,

Questo è il testo ufficiale dell’articolo 20:

“a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) “denominazione d’origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

I) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

II) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

III) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

IV) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

V) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

b) “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

I) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

II) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

III) ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

IV) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

V) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.;”

Altro tema trattato è quello della dealcolizzazione. Anche qui  emerge un’apertura , sia pure limitata, all’autorizzazione della pratica anche nei vini a indicazione geografica, mentre sui vini generici l’apertura è ampia, sia pure con la precisazione che la  pratica deve essere segnalata in etichetta.

A questo punto il dibattito è aperto, ma le decisioni sembrano già prese.