Il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL 2 Dicembre 2021 (LINK) stabilisce che i disciplinari dei vini a indicazione geografica (IGP e DOP) possano prevedere anche vitigni frutto da incroci tra Vitis vinifera e altre specie di vite. In sostanza si parla dei vitigni cosiddetti resistenti, detti anche PIWI.
Questa decisione era nell’aria, e già anticipata dalle fughe in avanti di alcuni stati membri, come abbiamo spiegato in un recente articolo su Millevigne (scaricabile a questo LINK) .
Naturalmente questa decisione non comporta alcun automatismo, nel senso che prima che un vitigno “innovativo” possa essere utilizzato in una DOP o IGP servono tre passaggi normativi e decisionali:
1. Il vitigno deve essere iscritto al registro nazionale delle varietà di uva da vino;
2. Il vitigno deve essere autorizzato alla coltivazione nella regione di riferimento;
3. Il consorzio di tutela o altro soggetto autorizzato deve fare presentare richiesta di modifica del relativo disciplinare di produzione,
Questo è il testo ufficiale dell’articolo 20:
“a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) “denominazione d’origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:
I) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
II) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
III) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
IV) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
V) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
b) “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
I) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
II) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
III) ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
IV) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
V) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.;”
Altro tema trattato è quello della dealcolizzazione. Anche qui emerge un’apertura , sia pure limitata, all’autorizzazione della pratica anche nei vini a indicazione geografica, mentre sui vini generici l’apertura è ampia, sia pure con la precisazione che la pratica deve essere segnalata in etichetta.
A questo punto il dibattito è aperto, ma le decisioni sembrano già prese.