di Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo
Il decreto MEF-MASAF del 29 dicembre 2025, definendo la disciplina in materia di accise per la dealcolazione dei vini, completa finalmente il quadro normativo nazionale dedicato alla produzione di vini dealcolati. L’intervento rappresenta l’ultima tappa di un percorso volto a rendere operative, anche in Italia, le disposizioni introdotte dall’UE già dal 2021, in occasione dell’ultima riforma della PAC.
L’adeguamento nazionale era stato avviato con il d.m. 20 dicembre 2024, intervenuto nell’ambito delle norme di commercializzazione vitivinicole, con il quale erano state delineate le modalità operative dei processi di dealcolazione, gli adempimenti per il controllo e la tracciabilità e le regole sulla gestione dei sottoprodotti.
La disciplina è stata, in seguito, modificata dal d.m. 14 maggio 2025, per consentire maggiore flessibilità nella produzione di spumanti gassificati e nella separazione delle aree dedicate all’interno dello stabilimento.
Parallelamente, stante la volontà di sottoporre ad accisa l’alcole etilico estratto con la dealcolazione, il d.lgs. 28 marzo 2025 n. 43 ha inserito nel Testo unico delle accise (TUA) il nuovo art. 33-ter, stabilendo come la dealcolazione possa avere luogo soltanto all’interno di:
- depositi fiscali muniti di licenza di esercizio per distillerie, oppure
- depositi fiscali con licenza di esercizio per la produzione di vino o prodotti alcolici intermedi, a condizione che le quantità di vino dealcolato siano inferiori a 1000 hL all’anno (produzione media annuale delle ultime tre campagne viticole) e che l’attività si conformi alle specifiche disposizioni definite con apposito decreto.
Il d.m. 29 dicembre 2025 definisce, appunto, tali norme di dettaglio dedicate ai depositi fiscali diversi dalle distillerie.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il decreto individua tre categorie di operatori abilitate a svolgere le operazioni di dealcolazione:
- esercenti depositi fiscali autorizzati come distilleria: la dealcolazione può essere avviata senza ulteriori abilitazioni (salva la denuncia delle variazioni impiantistiche), e l’attività deve conformarsi integralmente alla disciplina generale su fabbricazione, circolazione e deposito dell’alcol etilico;
- “soggetti EID”, ossia, esercenti depositi fiscali autorizzati alla fabbricazione di prodotti intermedi o di vino, che intendano realizzare vino dealcolato in quantità inferiori a 1000 hL medi annui: per essi è necessario un aggiornamento della licenza di esercizio e, una volta abilitati, beneficiano di una disciplina semplificata;
- “soggetti DID”, ovvero, gli esercenti depositi fiscali autorizzati alla fabbricazione di prodotti intermedi o di vino che intendano realizzare vino dealcolato in quantità pari o superiori a 1000 hL medi annui: devono ottenere una nuova licenza di esercizio per distilleria e sono assoggettati, in linea di principio, alle regole generali, pur beneficiando di alcune esenzioni mirate.
Il regime dei “soggetti EID” sotto i 1000 hl di vino dealcolato
Ai “soggetti EID” è richiesto l’aggiornamento della licenza di esercizio già in loro possesso per la fabbricazione di vino o di prodotti intermedi.
L’istanza di aggiornamento, corredata dalle informazioni e dai documenti elencati dal decreto, è presentata via PEC all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’ADM svolge le verifiche documentali e, in contraddittorio con l’interessato, la verifica tecnica in loco degli impianti; determina, poi, la cauzione a carico dell’operatore e, in esito al pagamento, provvede ad aggiornare la licenza.
Sul piano dei requisiti tecnici e operativi, in primo luogo, si prevede che la dealcolazione avvenga in un’area riservata e delimitata, distinta rispetto al resto del deposito fiscale.
Deve inoltre essere installato un recipiente collettore in cui far confluire tutto l’alcol ottenuto, il quale:
- è connesso stabilmente con le apparecchiature di dealcolazione, attraverso tubazioni rigide e inamovibili;
- può contenere almeno 20 hL di alcol;
- permette di estrarre l’alcol solo previa rimozione, da parte dell’ADM, dei sigilli preventivamente apposti dalla stessa.
È richiesto, poi, un misuratore della quantità di alcol prodotta (avente i requisiti degli strumenti di misura con valore legale), da collocare all’uscita del recipiente collettore e connesso a quest’ultimo con tubature rigide e inamovibili.
Viene infine prescritto un misuratore del volume di vino dealcolato ottenuto, volto a verificare il rispetto del limite di 1000 hL annui, che deve essere connesso, mediante tubature rigide e inamovibili, direttamente alle apparecchiature di dealcolazione.
L’accertamento della quantità e qualità dell’alcol raccolto nel recipiente collettore – necessario per la determinazione dell’accisa – è effettuato dall’ADM in contraddittorio con l’operatore, all’atto dello svuotamento del collettore.
L’alcol in uscita deve confluire immediatamente in un’autocisterna, che lo trasferisce verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, in regime sospensivo. Il trasferimento è preceduto dall’emissione del documento amministrativo elettronico e-AD (nel caso di depositi fiscali di prodotti intermedi) o di un documento di accompagnamento in formato cartaceo rilasciato dall’ADM (per i depositi fiscali di vino).
Per altro verso, a garanzia della tracciabilità, è previsto che i soggetti EID tengano – in aggiunta al registro telematico vitivinicolo – un registro di carico e scarico vidimato dall’ADM (anche informatizzato), in cui annotare i quantitativi di alcol accertati e quelli spediti e, in sezione distinta, i quantitativi di vino dealcolato prodotti settimanalmente.
Tali adempimenti sono completati da una dichiarazione riepilogativa annuale sui quantitativi di vino dealcolato e di alcol ottenuti nell’anno precedente, che gli operatori presenteranno entro il 31 gennaio, via PEC all’ADM e all’ICQRF.
Il regime dei “soggetti DID”, sopra i 1000 hl di vino dealcolato
Per avviare le attività di dealcolazione i “soggetti DID” devono conseguire una nuova licenza di esercizio per distilleria, che si aggiunge a quella già posseduta per la produzione di vino o prodotti intermedi.
L’istanza di autorizzazione va trasmessa via PEC all’ADM, completa delle informazioni e dei documenti elencati dal decreto, e segue lo stesso iter già descritto in precedenza.
Il deposito fiscale deve, anche in questo caso, essere ripartito in due aree distinte:
- un’area dedicata alla produzione e al deposito di vino o prodotti intermedi, che continua a operare con l’assetto fiscale e le modalità già in essere;
- un’altra area dedicata alla produzione e al deposito di alcol e vino dealcolato, soggetta, sostanzialmente, al regime ordinario delle distillerie, fatto salvo per alcune specifiche deroghe.
I “soggetti DID”, in particolare, sono esentati:
- dall’obbligo di presentare all’ADM i piani operativi delle attività, nonché le comunicazioni preventive di lavorazione mensili/trimestrali;
- dai controlli dell’ADM concernenti la rilevazione delle giacenze, i consumi energetici e la determinazione delle rese di lavorazione;
- dall’obbligo di installare strumenti di misura con valenza fiscale per la determinazione quantitativa del vino e del vino dealcolato ottenuto.
Per i produttori nuove prospettive e decisioni da prendere
Il d.m. 29 dicembre 2025, già in applicazione a seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. del 05 gennaio 2026, ha rimosso l’ultimo ostacolo che ancora formalmente impediva, agli stabilimenti italiani di vini e prodotti intermedi, la realizzazione di vini dealcolati.
Per tali operatori si aprono, dunque, nuove importanti prospettive, che andranno attentamente valutate per decidere non solo se approcciare questo nuovo settore ma, in tal caso, anche il modello produttivo al quale aderire. Come emerge dal presente articolo, difatti, la scelta tra regime “EID” e “DID”, lungi dall’assumere valenza meramente fiscale, inciderà significativamente sull’organizzazione degli stabilimenti sulla gestione operativa nel medio-lungo periodo.
foto credits: Foto di Lori Lo da Pixabay
Se ti interessa saperne di più sui vini dealcolati, le tecniche e i progetti in corso sul numero 4 di Millevigne 2025 puoi leggere:
“Strategie e tecniche per dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati di qualità” di Edoardo Severi e Daniela Tornato. ://www.millevigne.it/numeri-uscite-riviste/04-2025/
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